Regola decisionale per le dichiarazioni di conformità
Il Dipartimento Laboratorio di Gestenergy srl formula dichiarazioni di conformità o di non conformità dei risultati ai requisiti applicabili solo in caso di regola decisionale dettata dal cliente, da regolamenti o da normative e pertanto non sono necessarie ulteriori considerazioni sul livello di rischio, così come previsto dalla nota al paragrafo 7.8.6.1 della UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.
La dichiarazione di conformità o di non conformità è in ogni caso riportata in modo tale che, così come previsto dal par. 7.8.6.2 della UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018, siano identificati con chiarezza i risultati a cui la stessa dichiarazione è applicata e le specifiche, norme o parti di esse che definiscono i requisiti che risultino soddisfatti o non soddisfatti.
Qualora il Cliente chieda esplicitamente che la dichiarazione di conformità o di non conformità del Laboratorio si basi esclusivamente sul confronto tra il valore nominale del risultato ed il requisito richiesto, senza tenere in considerazione il valore dell’incertezza estesa, la conformità o la non conformità di un risultato di prova ai requisiti applicabili è dichiarata dal Laboratorio facendo riferimento alla richiesta del cliente.
In tutti i casi in cui non vi sia una specifica richiesta del Cliente in merito alla applicazione della incertezza del metodo, la conformità o la non conformità di un risultato di prova ai requisiti applicabili è dichiarata dal Laboratorio solo se oltre ogni ragionevole dubbio, tenendo in considerazione il valore dell’incertezza estesa del metodo applicato. Non sono, pertanto, emesse dichiarazioni di conformità o di non conformità quando il risultato nominale di prova abbia un valore tale che, considerando l’incertezza estesa del metodo utilizzato, non sia possibile determinare la conformità o la non conformità del risultato stesso ai requisiti applicabili.
L’incertezza estesa del metodo, espressa nella stessa unità di misura in cui è espresso il risultato di prova, viene riportata nel rapporto di prova, così come previsto al paragrafo 7.8.3.1 della UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 quando costituisce un requisito esplicito del Cliente, quando è rilevante per la validità o l’utilizzo dei risultati di prova o quando per il suo valore influisce sulla conformità rispetto ad un limite di specifica, determinando, ove non fosse diversamente disposto dal Cliente, l’impossibilità della dichiarazione di conformità o di non conformità da parte del Laboratorio.