Gli obblighi degli utilizzatori di attrezzature a pressione.
Il D.M. 329/04 prevede l’obbligo, per gli utilizzatori di attrezzature a pressione e degli insiemi di tali attrezzature (con le esclusioni di cui all’art. 2 della citata norma):
- della dichiarazione di messa in servizio
- delle verifiche di riqualificazione periodica
La “messa in servizio”
Nel caso degli impianti di erogazione di carburanti gassosi (gpl e metano) la “messa in servizio” di cui all’art. 4 riguarda le “attrezzature semplici” con una dichiarazione “recipiente per recipiente” e necessita di una verifica preliminare dell’Inail. La procedura di cui all’art. 5 riguarda, invece, gli “insiemi di attrezzature” certificati secondo PED da Organismo Notificato e non necessità della verifica preliminare Inail, che interverrà solo successivamente, nella prima delle verifiche periodiche (PVP).
La dichiarazione di messa in servizio dal 26 maggio 2019 può essere fatta esclusivamente utilizzando il portale CIVA dell’INAIL.
La messa in servizio presuppone che le attrezzature o gli insiemi siano “in regola” con quanto previsto per le verifiche periodiche di riqualificazione, ed in particolare che le attrezzature siano state costruite meno di 10 anni prima e che l’insieme sia protetto da valvole di sicurezza tarate.
Le “verifiche periodiche di riqualificazione”
Per verifiche di riqualificazione s’intendono le verifiche periodiche previste anche dall’art. 71 del D.Lgs 81/08 ed in particolare:
- verifiche d’integrità come definite all’articolo 12 del DM 329/04, che nel caso dei recipienti per gas come il metano o il gpl, sono decennali;
- verifiche di funzionamento come definite all’articolo 13 del DM 329/04, che nel caso dei recipienti per gas come il metano o il gpl, sono biennali;
La verifica periodica di integrità consiste nell’ispezione delle varie membrature mediante esame visivo eseguito dall’esterno e dall’interno, ove possibile, in controlli spessimetrici ed eventuali altri controlli che si rendano necessari a fronte di situazioni evidenti di danno (1).
La verifica periodica di funzionamento consiste:
- nella constatazione della rispondenza delle condizioni di effettivo utilizzo con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio;
- nella constatazione della funzionalità degli accessori di sicurezza (per le valvole di sicurezza nell’accertamento di avvenuta taratura, sotto il controllo Inail, entro i limiti relativi alle periodicità delle verifiche di riqualificazione).
La prima delle verifiche periodiche è riservata all’INAIL: in caso di impedimento è svolta da un Organismo Notificato indicato in fase di richiesta di verifica. Le verifiche successive possono essere svolte da Organismi Notificati pubblici o privati
(1) Solo quando l’attrezzatura ha caratteristiche tali da non consentire adeguate condizioni di accessibilità all’interno o risulta comunque non ispezionabile esaustivamente, l’art 12 del DM 329/04 prevede che l’ispezione sia integrata con una prova di pressione a 1.125 volte la pressione PS che può essere effettuata utilizzando un fluido allo stato liquido. La prova di pressione idraulica può essere sostituita, in caso di necessità e previa predisposizione da parte dell’utente di opportuni provvedimenti di cautela, con una prova di pressione con gas (aria o gas inerte) ad un valore di 1,1 volte la pressione PS. Le tecnologie digitali che consentono l’esame visivo endoscopico rendono superabile il difetto di accessibilità: la telecamera digitale può ispezionare esaustivamente le superfici interne e le informazioni ricavate, combinate con quelle sullo spessore ottenute con dispositivi ad ultrasuoni, secondo quanto previsto dalle linee guida dell’Inail, possono fornire un adeguato quadro sullo stato del recipiente, più esaustivo di quello fornito da una prova idraulica o a pressione.