Verifiche metrologiche: le novità
Le verifiche metrologiche periodiche e le verifiche straordinarie (necessarie dopo interventi di manutenzione di apparecchiature di misura per i quali sia stato necessario rimuovere i sigilli) non possono essere più eseguite dai “fabbricanti metrici” alla presenza degli ispettori delle Camere di Commercio: a partire dal 18 marzo 2019, infatti, le Camere di Commercio non sono più abilitate ad effettuare il servizio di verifica degli strumenti di misura.
Possono, invece, eseguire il servizio di verifica periodica e/o straordinaria degli strumenti di misura:
- gli operatori riconosciuti da Unioncamere in quanto muniti di apposito accreditamento in conformità alle norme tecniche UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 o UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 o UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, rilasciato da Accredia (Ente Unico nazionale di accreditamento designato in applicazione del Regolamento 765/2008/UE);
- in via temporanea (fino al 30 giugno 2020) gli operatori già abilitati da Unioncamere in conformità alla precedente normativa che pur non essendo ancora accreditati, dimostrino l’avvenuta accettazione formale dell’offerta economica di accreditamento, in forza della proroga emanata ai sensi dell’Art. 42 del DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34
Si veda a proposito: nota sulle nuove disposizioni in merito alle verifiche metrologiche, proroga art. 42 del DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34, elenco dei soggetti abilitati.
Di conseguenza sia per le verifiche periodiche metrologiche che in occasione di manutenzioni straordinarie da parte di fabbricante metrico che prevedano la rimozione dei sigilli di garanzia metrologica e la loro successiva apposizione è necessario:
- che sia preventivamente incaricato dal committente un organismo/laboratorio accreditato o in accreditamento (fino al giugno 2020);
oppure
- che il fabbricante metrico sia anche organismo/laboratorio accreditato o in accreditamento (fino al giugno 2020);
oppure
- che il fabbricante metrico sia convenzionato con un organismo/laboratorio accreditato o in accreditamento (fino al giugno 2020).
Si consiglia a tal proposito di acquisire a scopo di qualificazione preliminare del fornitore:
- l’evidenza della qualifica di fabbricante metrico, per la ditta che esegue le manutenzioni che prevedono rimozione di sigilli metrici;
- l’evidenza dell’accreditamento e del riconoscimento Unioncamere, ovvero fino al 30 giugno 2020 dell’avvenuta accettazione formale dell’offerta economica di accreditamento, dell’operatore che esegue la taratura.
Si fa presente che la proroga non ha chiarito cosa potrebbe accadere in caso di contestazione della validità della misurazione quando la taratura sia effettuata da un organismo/laboratorio “in accreditamento” che rinunci successivamente all’accreditamento o che Accredia non consideri competente. Questa mancanza interpretativa consiglierebbe prudenza nell’utilizzo di operatori che non siano ancora accreditati da Accredia, quando vi fosse disponibilità e convenienza ad utilizzare operatori già accreditati.