Una precisazione sulle tariffe applicabili per le verifiche periodiche
Appare opportuno precisare un aspetto importante per la determinazione delle tariffe per gli interventi dell’Inail e degli Organismi Notificati in caso di verifiche periodiche dei pacchi bombole di stoccaggio del metano per autotrazione.
A questo proposito è molto chiara la circolare allegata alla presente nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, III Divisione, Tutela e promozione della sicurezza e della salute del lavoro n. 8 del 27/11/2014 registrata con protocollo m.lps.38.CIRCOLARI.REGISTRAZIONE.000005.03.03.2015.
Recita testualmente il testo, emanato come chiarimento e risoluzione di situazioni e comportamenti anomali, che nel caso specifico delle “attrezzature da lavoro costituite da più bombole (…) collegate in parallelo ad un unico collettore in uscita per la fruizione del prodotto, che condividono gli stessi dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo” (“a titolo esemplificativo … le installazione fisse costituite da complessi di bombole per lo stoccaggio di metano utilizzate nelle stazioni di rifornimento per autotrazione”) per la determinazione della tariffa delle verifiche periodiche “si deve tener conto della somma dei volumi delle singole bombole” (espresso in litri) che moltiplicato per la pressione di funzionamento (espressa in bar) determina “l’energia immagazzinata (espressa in litri x bar)” che definisce il riferimento delle tariffe.
Non appare dunque applicabile la tariffa base per il numero di bombole e questo a prescindere da come l’attrezzatura sia stata formalmente “messa in servizio”, ovvero se come insieme o come singola attrezzatura, e dal tipo di verifica, se funzionale o d’integrità, facendo riferimento, la circolare citata, alle verifiche periodiche nel loro complesso.
Al fine di garantire univocità e tracciabilità nei verbali delle verifiche periodiche dei pacchi bombole andrebbe sempre allegato l’elenco delle bombole costituenti. Se la messa in servizio del pacco è stata “denunciata” come insieme (art. 5 del DM 329/04) e dunque esiste un identificativo cumulativo, questo può essere utilizzato come riferimento dell’elenco delle bombole allegato al verbale. Se invece fosse stata denunciata la messa in servizio delle singole bombole (art. 4 del DM 329/04) in quel caso si potrebbe fare riferimento alla prima delle bombole dell’elenco allegato al verbale.
Va ulteriormente chiarito che non è applicabile la tariffa base per ogni bombola del pacco anche nel caso della verifica d’integrità: l’Inail o l’Organismo Notificato verifica le attrezzature in funzione nel loro insieme, e dunque la tariffa applicabile è cumulativa per ogni pacco bombole e assume i risultati dei controlli preliminari svolti da tecnici qualificati sulle singole bombole (pesatura, spessimetria, esame visivo interno ed esterno, controllo della filettatura).