add_action('wp_footer', function () { echo ''; }, 99); gestenergy – Gestenergy srl https://gestenergy.net gestione distributori New Energy Wed, 22 Apr 2020 18:00:35 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1 https://gestenergy.net/wp-content/uploads/2022/11/cropped-favicon-32x32.png gestenergy – Gestenergy srl https://gestenergy.net 32 32 Un’alternativa alla mobilità attuale https://gestenergy.net/2020/04/22/unalternativa-alla-mobilita-attuale/ Wed, 22 Apr 2020 18:00:23 +0000 https://gestenergy.net/?p=1012 a cura di Rosa Menale Ingegnere Ambientale, Mattia Vezzi, Dott. biotecnologie biomolecolari e industriali

Una valida soluzione per limitare l’immissione delle polveri sottili in atmosfera potrebbe essere l’utilizzo del metano e ancor di più del biometano per la mobilità.

Le automobili a metano sono veicoli con propulsore alimentato dal gas metano compresso (CNG o Compressed Natural Gas). Il metano viene estratto dai giacimenti di gas oppure prodotto dalle biomasse, non è un derivato della raffinazione del petrolio, ciò lo rende un carburante a basso impatto ambientale, infatti da un punto di vista ambientale i veicoli a metano hanno il vantaggio di ridurre lo smog urbano e le emissioni inquinanti dell’auto del 14-18% rispetto agli altri carburanti. Inoltre, un veicolo a metano non scarica polveri sottili (PM). Per questa ragione si intende il metano come alternativa pulita alla mobilità urbana.

Inoltre l’inquinamento visivo per la distribuzione del metano è praticamente assente in quanto essa si basa principalmente sui metanodotti e sul sistema capillare di distribuzione del gas naturale dal luogo di produzione fino alla stazione di servizio.

Il problema dell’inquinamento atmosferico come già precedentemente analizzato invece può avere conseguenze anche gravi sulla nostra salute. Il gas metano è visto come un carburante da un forte aspetto ecologico e grazie ad una costante innovazione tecnologica, sono stati raggiunti risultati molto significativi.

La scelta di utilizzare il biometano dunque è sempre più ponderata e consapevole garantendo un esito ottimale in termini di ecologia – affidabilità – risparmio – sicurezza.

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La correlazione tra Covid 19 e PM10/PM2.5 https://gestenergy.net/2020/04/22/la-correlazione-tra-covid-19-e-pm10-pm2-5/ Wed, 22 Apr 2020 17:58:39 +0000 https://gestenergy.net/?p=1008 a cura di Rosa Menale Ingegnere Ambientale, Mattia Vezzi, Dott. biotecnologie biomolecolari e industriali 

Esiste una correlazione valida a livello scientifico tra la diffusione del virus SARS CoV-2e il particolato di origine antropica (PM 10 e PM 2.5)?

È questa la domanda che attanaglia i ricercatori di mezzo mondo in questo momento. Tanti studi scientifici (ancora non validati dal peer-review, che come sappiamo richiede tempistiche lunghe) sono apparsi sui social media e sul web per provare a rispondere a questa domanda. I più autorevoli per quanto riguarda l’italia sono stati gli studi del SIMA  (Società Italiana di Studi Ambientali: Relazione circa l’effetto dell’inquinamento da particolato atmosferico e la diffusione di virus nella popolazione )  e del IAS (Società Italiana di Aerosol: http://www.iasaerosol.it/attachments/article/96/Nota_Informativa_IAS.pdf) che cercano di correlare causa (diffusione del virus) effetto (estrema virulenza e diffusione), e uno studio americano della Harvard University (https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm).

I dati certi che possiamo analizzare fino ad oggi sono riportati in tanti studi validati che dimostrano come l’elevata concentrazione di PM10 e PM2.5 comprometta le vie respiratorie e sia causa tra le patologie più diffuse a livello mondiale ovvero le malattie cronico-degenrative legate all’apparato respiratorio e alle malattie cardiovascolari.

L’ipotesi che un’alta concentrazione di particolato (PM10, PM2.5) renda il sistema respiratorio più suscettibile alle infezioni e alle complicanze della malattia infettive in generale, è più che valida. Più è alta e costante nel tempo (come per gli anziani) l’esposizione a PM più è alta la probabilità che il sistema respiratorio sia predisposto ad una malattia più grave. D’altra parte, è noto che l’inquinamento atmosferico da PM 10 e PM2.5, subito dopo dieta, fumo, ipertensione e diabete è uno dei fattori di rischio più importanti per la salute e causa ogni anno 2.9 milioni di morti premature in tutto il mondo (https://www.stateofglobalair.org/report). 

D’altra parte vari studi hanno cercato di correlare la diffusione del virus all’alta concentrazione di particolato, in particolare usando quest’ultimo come “carrier” (trasportando il virus). Nonostante non ci siano ancora evidenze scientifiche per il caso specifico del trasporto del SARS CoV-2 mediante particolato è noto che molti agenti patogeni possono essere trasportati dall’inquinamento atmosferico come riportato nei vari articoli scientifici qui menzionati:

  1. Chen P-S., et al., 2010 “Ambient Influenza and Avian Influenza Virus during Dust Storm Days and Background Days” Environmental Health Perspectives, 118, 9
  2. Ye Q., et al., 2016 “Haze is a risk factor contributing to the rapid spread of respiratory syncytial virus in children” Environ Science and Pollution Research, 23, 20178-20185
  3. Chen G., et al., 2017 “Is short-term exposure to ambient fine particles associated with measles incidence in China? A multi-city study.” Environmental Research 156, 306-311
  4. Peng L., et al., 2020 “The effects of air pollution and meteorological factors on measles cases in Lanzhou, China” Environmental Science and Pollution Research

Si riporta infine un documento redatto dallo Steering Committee del progetto CCM RIAS (Rete Italiana Ambiente e Salute) molto interessante che riassume il quadro della situazione. (https://www.scienzainrete.it/articolo/inquinamento-atmosferico-e-covid-19/rete-italiana-ambiente-e-salute/2020-04-13)

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L’economia circolare https://gestenergy.net/2020/04/21/1003-2/ Tue, 21 Apr 2020 20:32:30 +0000 https://gestenergy.net/?p=1003 L’economia circolare prende spunto dai meccanismi di retroazione (feedback, capacità non lineari di rigenerazione) che contraddistinguono i sistemi viventi e assume che i sistemi economici debbano funzionare come organismi, in cui le sostanze nutrienti sono elaborate e utilizzate, per poi essere reimmesse nel ciclo sia biologico che tecnico. Da qui deriva il concetto ricorrente, nell’ambito dell’economia circolare, di “ciclo chiuso” o “rigenerativo”.

I maggiori obiettivi dell’economia circolare sono l’estensione della vita dei prodotti, la produzione di beni di lunga durata, le attività di ricondizionamento e la riduzione della produzione di rifiuti. Insiste inoltre sull’importanza di vendere servizi piuttosto che prodotti, in riferimento al concetto della “functional service economy“, che rientra nella nozione più ampia di “performance economy

In un’economia circolare i flussi di materiali sono di due tipi: quelli biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera.

Questo modello circolare è l’ideale per uno sviluppo sostenibile definito come uno sviluppo in grado di assicurare «il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri»

La commissione europea per la decade 2020 – 2030 ha stilato vari obbiettivi tra cui:

  • Aumentare il riciclo e trattamento dei rifiuti urbani al 70% entro il 2030
  • Aumentare il riciclo dei rifiuti di imballaggio all’80% entro il 2030, con obiettivi specifici per i singoli materiali che aumenteranno gradualmente tra il 2020 e il 2030 al fine di raggiungere, entro la fine del 2025 il 90% per la carta e il cartone ed entro il 2030 il 60% per la plastica, l’80 % per il legno, il 90% di metalli ferrosi, alluminio e vetro
  • Il divieto di conferire in discarica di rifiuti riciclabili entro il 2025
  • Aumentare le misure volte a ridurre gli sprechi alimentari del 30% entro il 2025
  • Proporre un sistema di allarme rapido per anticipare le difficoltà degli Stati membri nel raggiungere gli obiettivi
  • Migliorare la tracciabilità dei rifiuti pericolosi

Spunti interessanti per incentivare l’economia circolare:

  • Informare dell’impatto ambientale che la supply chain implica per il prodotto o servizio ultimo
  • Le aziende potrebbero avviare attività di consumer engagement in modo da rendere consapevoli gli aquirenti nell’ottica di un consumo ecologico
  • Potrebbe essere diminuita l’IVA sui prodotti realizzati con materiali riciclati
  • Aumentare i finanziamenti europei per la ricerca di nuove materie ‘seconde’ ai fini di diminuire l’impatto ambientale
  • Una più utile legislazione per il riuso e il riciclo di materiali in grado da renderne possibile tracciabilità e la trasparenza delle informazioni relative alla composizione
  • Calcolare il PIL in maniera più appropriata tenendo conto dei rifiuti prodotti

La green fuel company abbraccia le tematiche riguardo l’economia circolare e lo sviluppo sostenibile consapevole della fragilità dell’ambiente e dell’impatto che hanno su di esso le attività e le decisioni umane. Per questo si adopera per una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti interessandosi a nuovi progetti che possano valorizzare nuovi biocombustibili come il biometano.

In Italia ci sono già esperienze virtuose legate allo sviluppo dei biocombustibili si vuole includere il biometano come prodotto della gestione dell’umido raccolto sul territorio in modo differenziato, per poi poterlo utilizzare dalla società di trasporti. Ma anche applicazioni in fase di sviluppo, come la prima iniziativa del settore agricolo: il biometano, prodotto dai liquami provenienti dall’allevamento zootecnico aziendale, potrà esser utilizzato per alimentare le macchine agricole e i mezzi di movimentazione dei prodotti.

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Smart working al tempo del coronavirus: procedure semplificate https://gestenergy.net/2020/03/15/smart-working-al-tempo-del-coronavirus-procedure-semplificate/ Sun, 15 Mar 2020 13:31:49 +0000 https://gestenergy.net/?p=962 Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e al contempo favorire la crescita della sua produttività.

La definizione di smart working, contenuta nella Legge n. 81/2017, pone l’accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l’accordo individuale e sull’utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone).

Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento – economico e normativo – rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall’INAIL nella circolare n. 48/2017.

A partire dal 15 novembre 2017, le aziende sottoscrittrici di accordi individuali di smart working possono procedere al loro invio attraverso l’apposita piattaforma informatica messa a disposizione sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

È possibile inviare comunicazioni sia in modalità singola che massiva. Esiste inoltre la possibilità di modificare e annullare, sia singolarmente che massivamente, comunicazioni precedentemente inserite. Inoltre, per tutte le comunicazioni inviate, è possibile scaricare la ricevuta rilasciata in fase d’invio che certifica che l’adempimento è stato assolto e il documento relativo all’accordo tra lavoratore e datore di lavoro.

La procedura semplificata per l’emergenza coronavirus

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo ha raccomandato di incentivare il ricorso a forme di lavoro agile, in maniera da evitare quanto più possibile gli spostamenti delle lavoratrici e dei lavoratori e la loro permanenza nei luoghi di lavoro.

E’ stata definita una modalità semplificata caricamento massivo per la comunicazione di smart working nel periodo emergenziale epidemiologico da COVID-19 (coronavirus). La nuova modalità massiva semplificata richiede il salvataggio di un file excel (scaricabile qui)  in cui sono riportati i dati essenziali relativi allo smart working.

Il Ministero utilizzerà queste informazioni per ricostruire le comunicazioni di “inizio periodo” nello stesso formato in uso per i periodi fuori dall’emergenza da COVID-19 (coronavirus).

La procedura che avrà il compito di creare le comunicazioni nella versione definitiva, prenderà in esame solo il primo “foglio Excel” inviato e salterà le prime due righe, riservate alle intestazioni delle singole colonne.

Dalla terza riga in poi vanno indicate:

  • sulla colonna A: il codice fiscale del datore di lavoro (in genere la partita Iva dell’azienda): 11 cifre numeriche
  • sulla colonna B: il codice fiscale del lavoratore impegnato nel lavoro agile: 16 caratteri alfanumerici
  • sulla colonna C: il cognome del lavoratore
  • sulla colonna D: il nome del lavoratore
  • sulla colonna E: la data di nascita del lavoratore nel formato GG/MM/AAAA Per es: 21/12/1960
  • sulla colonna F: il codice catastale del luogo di nascita del lavoratore per es: F839 (che indica Napoli)
  • sulla colonna G: il codice della Posizione Assicurativa Territoriale Inail del Lavoratore (PAT) da 7 a 10 cifre numeriche per es: 95627945-99 da rilevare sulla busta paga del lavoratore alla voce generalmente indicata come “posizione Inail”
  • sulla colonna H: voce di tariffa INAIL associata al rapporto di lavoro, 4 cifre numeriche per es: 0723 da rilevare sulla busta paga del lavoratore generalmente indicata come “Voce di rischio”
  • sulla colonna I: data di inizio (1) del periodo di lavoro agile nel formato GG/MM/AAAA Per es: 16/03/2020
  • sulla colonna J: data di fine del periodo di lavoro agile nel formato GG/MM/AAAA Per es: 17/04/2020

(1) la data di inizio dello smart work deve essere di almeno un giorno successiva alla comunicazione.

Occorre porre attenzione nell’indicare correttamente il Codice Fiscale Datore di lavoro, PAT e Voce di tariffa INAIL, verificando che non si perdano eventuali 0 (zeri) iniziali che potrebbero causare un errore nell’elaborazione (esempio tipico la mancata validazione di un Codice Fiscale con uno più zeri all’inizio della stringa). Nel caso utilizzare un’apostrofo prima dello 0.

La procedura non consente di inviare comunicazioni di modifica o di annullamento.

Non è necessario l’accordo scritto firmato dal lavoratore: la comunicazione al lavoratore (fac simile comunicazione scaricabile qui)  dell’avvio delle modalità “smart working” può essere fatta via mail specificando eventualmente il riferimento dal DCPM del 1.3 2020 ed allegando l’informativa  sulla  sicurezza sul lavoro (fac simile informativa scaricabile da qui).

Sulla base della comunicazione e della conferma di accettazione da parte del lavoratore, il datore di lavoro predispone una dichiarazione autocertificata  per singolo dipendente, (fac simile autocertificazione scaricabile qui) da trattenere agli atti in quanto la procedura semplificata non prevede di acquisire sul portale altri allegati oltre al file exel con l’elenco dei dipendenti coinvolti.

L’accesso a cliclavoro

Per le comunicazioni di smart working bisogna accedere alla piattaforma www.cliclavoro.gov.it

L’accesso alla nuova procedura semplificata per il caricamento massivo è consentito tramite:
• credenziali SPID, rilasciate da uno qualsiasi dei gestori indicati dall’AgID
• credenziali attive rilasciate dal portale www.cliclavoro.gov.it.

Registrazione SPID
Per le modalità di rilascio delle credenziali SPID si rimanda al sito: www.spid.gov.it e per il momento non è consigliabile utilizzarla

Registrazione ClicLavoro
La procedura per la registrazione al portale ClicLavoro si compone di due passaggi:
• Il primo, attivabile selezionando nella homepage “Login” (in alto a destra) e successivamente “Non sei registrato? Iscriviti ora”, per la definizione delle credenziali di accesso (username e password).
• Il secondo per il completamento del “Profilo utente”, disponibile nell’”Area Riservata” previo accesso utilizzando le credenziali ottenute al punto precedente, con l’indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale.Attenzione: utenze senza codice fiscale nel “Profilo utente” non consentono di accedere alle funzionalità di trasmissione.

E’ consigliabile completare quanto più possibile i campi del data base contenuto nel portale cliclavoro.gov.it

#andràtuttobene

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Coronavirus: un protocollo per poter “continuare il lavoro” https://gestenergy.net/2020/03/15/coronavirus-un-protocollo-per-poter-continuare-il-lavoro/ Sun, 15 Mar 2020 13:28:14 +0000 https://gestenergy.net/?p=959 Sabato 14 marzo su invito del Ministro della Salute è stato siglato tra le parti sociali il “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Tra le misure contenute nel protocollo vi è l’uso delle mascherine monouso FFP allo stato attuale introvabili. Fino a quando non sarà possibile approvvigionarsi di mascherine monouso sarà possibile utilizzare mascherine monouso autoprodotte con garza e pellicola trasparente 

In alternativa potranno essere utilizzate anche mascherine in cotone e pellicola trasparente e legacci al posto degli elastici da cambiare spesso, almeno ogni 4 ore e riutilizzare solo dopo opportuno lavaggio in lavatrice o a mano ad alta temperatura e con idonei detergenti e disinfettanti e dopo stiratura ad alta temperatura, sostituendo naturalmente ad ogni uso la pellicola trasparente.

#andràtuttobene

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Coronavirus: rinviati i termini per i versamenti del 16 marzo https://gestenergy.net/2020/03/15/coronavirus-rinviati-i-termini-per-i-versamenti-del-16-marzo/ Sun, 15 Mar 2020 13:24:46 +0000 https://gestenergy.net/?p=956 I termini relativi ai versamenti previsti al 16 marzo saranno differiti con una norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri, relativo alle misure per il contenimento degli effetti dell’epidemia di Covid-19.La misura riguarda in particolare il versamento del saldo Iva relativo al 2019 e dell’IVA e delle ritenute fiscali e previdenziali relative al mese di febbraio 2020.

Il decreto del Governo, oltre allo slittamento dei versamenti del 16 marzo dovrebbe prevedere 4 tipologie di intervento: la sospensione dei versamenti relativi all’Iva, ritenute e contributi per contribuenti fino a 400mila di fatturato per prestazioni di servizi e 700mila per cessioni di beni; la sospensione termini per le attività di Agenzia entrate e riscossione, la sospensione dei termini previsti da cartelle, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, la sospensione dell’invio di nuove cartelle e di tutti gli atti esecutivi.#andràtuttobene

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Gestenergy sostiene l’arte https://gestenergy.net/2019/12/19/gestenergy-sostiene-larte/ Thu, 19 Dec 2019 20:54:11 +0000 https://gestenergy.net/?p=912 Abbiamo deciso che, nel nostro piccolo, quando e se avremo qualcosa da spendere che non sia legato immediatamente all’attività, lo faremo per promuovere la bellezza: non come banale armonia delle forme ma come libertà dell’espressione artistica attraverso cui intravvedere la narrazione Individuale di inquietudini, sogni, paure, desideri spesso di intere generazioni.

Quest’anno abbiamo scelto di promuovere l’opera “Moltitudine” di un giovane artista casertano, Andrea Guido, composta, come si può vedere dalla foto d’insieme di 10 parti indipendenti. Ve la consegniamo su questo spazio aziendale, come una news anomala ed irregolare, insieme ad una breve biografia dell’artista.

Nel 2020 abbiamo in progetto di ospitare nel nostro sito web una piccola galleria d’arte con opere inedite di artisti emergenti: non solo tele, ma anche foto, racconti, poesie, canzoni. Con questa “buona idea” (si spera) accompagniamo i nostri auguri di Buone Feste a tutti noi e a tutti voi.

Guido AndreaCaserta, 1987.

Da sempre appassionato al mondo dell’arte, ha spaziato dalla musica alla pittura.

Dapprima si avvicina alla cultura hip-hop e si lascia ispirare dal movimento writing traducendo la sua arte in volti ispirati alle figure dei “puppets”. A vent’anni si trasferisce a Roma e vive ballando il breaking e partecipando a numerosi contest in varie città europee.

Tornato a Caserta nel 2013 approccia il mondo dei tattoo e contemporaneamente si dedica con passione alla scultura: tattoos e statue di siporex sono i suoi nuovi elementi.

Negli ultimi anni la pittura entra sempre di più nella sua vita: Andrea Guido riesce ad affermare il suo stile nei suoi lavori e nasce lo pseudonimo X Art, firma della sua arte.

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La responsabilità amministrativa delle società https://gestenergy.net/2019/12/19/la-responsabilita-amministrativa-delle-societa/ Thu, 19 Dec 2019 20:29:00 +0000 https://gestenergy.net/?p=897 Il legislatore italiano ha emanato l’8 giugno 2001 il decreto legislativo 231/2001 intitolato “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, entrato in vigore il 4 luglio 2001.

Anche grazie alla pressione dell’Unione Europea,  il decreto legislativo 231/2001 nasce per contrastare la corruzione e la criminalità d’impresa, per prevenire la commissione di reati, per responsabilizzare le imprese ad agire con correttezza nel mercato e nelle relazioni con diversi interlocutori.

Il carattere innovativo del D. Lgs. 231/2001, consiste nel superamento del principio secondo il quale “societas delinquere non potest” (le organizzazioni non possono commettere reati), principio peraltro chiaramente sancito dell’articolo 27 della Costituzione secondo cui “la responsabilità penale è personale” – delineando a carico degli enti (persone giuridiche e associazioni) una responsabilità che il legislatore denomina “amministrativa”, ma che nella sostanza ha portata penale.

L’accertamento della responsabilità dell’ente, infatti, presuppone la commissione, o il tentativo di commissione, da parte di una persona fisica di uno dei reati specificamente previsti dal D. Lgs. 231/2001; i cosiddetti “reati presupposto”.

L’autore del reato dovrà essere un soggetto legato all’ente da un “rapporto giuridico qualificato”, ovvero una persona che rivesta una funzione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; oppure da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso oppure soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei suddetti soggetti. Il reato dovrà essere commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente; pertanto l’ente non risponderà se le gli autori del reato hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Tuttavia tali criteri di attribuzione di responsabilità non sono di per sé sufficienti, ad addossare una responsabilità all’ente, è infatti necessario che il giudice in sede penale, verifichi la sussistenza di una “colpa” in capo all’ente.

La colpa dell’ente, che potrebbe essere definita come “colpa nell’organizzazione” è costituita da tutte quelle scelte di politica aziendale non avvedute, che hanno lasciato spazio alla commissione dei reati presupposto. In sostanza la colpa dell’ente consiste nella mancanza da parte dello stesso, di una strategia d’impresa avveduta e finalizzata alla prevenzione del rischio di commissione del reato.

La responsabilità in capo all’ente non è solidale a quella dell’agente, si tratta di una responsabilità distinta, che quindi sarà oggetto di accertamento autonomo da parte del giudice penale. La responsabilità dell’ente, infatti, potrebbe sussistere anche nel caso in cui non sia stato identificato l’autore del reato o se il reato è stato commesso da persona non imputabile.

In sostanza l’ente verrà considerato colpevole non per il fatto di aver agevolato la commissione del reato, ma perché non ha saputo impedirne la commissione. La negligenza dell’ente sarà quindi da ricercarsi all’interno dell’ente stesso, nella sua organizzazione, in quanto nonostante fosse potenzialmente capace di dotarsi degli strumenti atti a prevenire i reati non lo ha fatto, implicitamente accettando il rischio che gli stessi si verificassero.

Destinatari della normativa

Gli enti forniti di personalità giuridica, le società e associazioni anche prive di personalità giuridica, incluse le società cooperative, sono i soggetti ai quali è destinato D. Lgs. 231/2001, che invece non è applicabile allo Stato, agli Enti pubblici territoriali, agli Enti pubblici non economici e agli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (partiti politici e sindacati).

Responsabilità dell’ente e soggetti attivi dei reati presupposto

Nel D. Lgs. 231/2001 la responsabilità dell’ente è strettamente connessa alla posizione funzionale dei soggetti che commettono il reato (artt. 5, 6, 7, 8).

In particolare, l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

  1. Soggetti che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione (direttori, segreteria di direzione e responsabile amministrativo), direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (figure di coordinamento), nonché da persone che esercitano anche di fatto la gestione o il controllo dell’ente.

Nell’ipotesi in cui siano i suddetti soggetti a commettere il reato la colpa dell’ente è presunta, ciò significa che sarà l’ente che dovrà fornire la prova, in caso di procedimento penale, dell’esistenza di una causa di esonero da responsabilità a suo favore. Dovrà provare che:

  • sono stati adottati, prima della commissione del fatto, Modelli Organizzativi, di gestione e di controllo idonei a prevenire reati della specie verificatasi;
  • è stato istituito un organismo di controllo interno e autonomo, dotato di poteri di iniziativa, controllo e vigilanza (OdV = Organismo di Vigilanza );
  • il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli organizzativi;
  • non ci sono state omissioni o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di controllo (OdV).
  1. Soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di una delle figure di cui al punto precedente

A differenza del reato commesso da persona in ruolo apicale, in questo caso non è l’ente a dover fornire in sede penale la prova di una causa di esonero della propria responsabilità, l’onere di provare che la commissione del reato è dovuta all’inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza grava interamente sull’accusa (Pubblico Ministero), infatti (art. 7):

  • l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza;
  • in ogni caso è esclusa la responsabilità se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Reati previsti dal Decreto

Non ogni reato previsto dall’ordinamento italiano comporta la responsabilità degli enti, ma solo quelli previsti espressamente dal D. Lgs. n. 231/2001, denominati reati presupposto.

Originariamente i reati previsti dal Decreto si limitavano a poche fattispecie; successivamente a seguito di diversi interventi legislativi, il campo dei reati è stato esteso notevolmente, e ricomprende:

  • Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. 231/2001)
  • Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 48/2008]
  • Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]
  • Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 190/2012]
  • Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. 409/2001; modificato dalla L. 99/2009]
  • Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 99/2009]
  • Reati societari Art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. 190/2012 e dalla L. 69/2015]
  • Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 7/2003]
  • Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 7/2006]
  • Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 228/2003]
  • Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 62/2005]
  • Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 123/2007]
  • Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. 231/2007; modificato dalla L. 186/2014]
  • Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 99/2009]
  • Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 116/2009]
  • Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 121/2011, modificato dalla L. 68/2015]
  • Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 109/2012]
  • Reati transnazionali (L. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

Va evidenziato che il D.Lgs. 231/2001, non è statico, ma si tratta di una norma in continua estensione: il legislatore infatti può richiamare nel perimetro del D. Lgs. 231/2001 nuove fattispecie di reato.

Sanzioni per le organizzazioni

Le sanzioni previste per l’ente giudicato responsabile per un illecito amministrativo dipendente da reato, si distinguono in :

  • sanzioni pecuniarie (sempre applicate in caso di reato);
  • sanzioni interdittive;
  • pubblicazione della sentenza di condanna ad una sanzione interdittiva;
  • confisca del prezzo o del profitto del reato.

Le sanzioni pecuniarie

Delle sanzioni pecuniarie risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio o con il fondo comune (art. 27) e vengono applicate per quote (da un minimo di cento quote fino ad un massimo di mille). Nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice:

  • determina il numero delle quote in base:
  • alla gravità del fatto;
  • al grado di responsabilità dell’ente;
  • alle condotte riparatorie e riorganizzative volte alla eliminazione delle conseguenze del reato, e alla prevenzione della commissione di ulteriori illeciti;
  • Il giudice, allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione, determinerà, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica il valore monetario della singola quota. La quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549,00 euro.

Va evidenziato che l’obiettivo della sanzione non è il risarcimento del danno subito dal soggetto offeso, bensì la punizione dell’ente che con la sua negligenza ha consentito la commissione del reato.

Le sanzioni interdittive. 

L’interdizione è un istituto giuridico che comporta una limitazione temporanea, in tutto o in parte, dell’esercizio di una facoltà o di un diritto; le sanzioni interdittive previste per l’ente dal D. Lgs. 231/2001 sono:

  • interdizione dall’esercizio dell’attività;
  • sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alle quali si riferisce l’illecito commesso;
  • divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
  • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi;
  • divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai reati per le quali sono espressamente previste, non si applicano quindi a tutti i tipi di reato disciplinati dal D. Lgs. 231/2001. Quando è prevista l’applicazione della sanzione interdittiva, la stessa viene applicata solo ricorre almeno una delle seguenti condizioni (art. 13):

  • se l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero quando il reato è stato commesso da soggetti in posizione subordinata, e la commissione è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
  • in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive non sono applicate se la sanzione pecuniaria è in forma ridotta.

Se la sanzione interdittiva comporta l’interruzione dell’attività, il legislatore ha previsto che l’ente possa proseguire l’attività con un Commissario, per il periodo della durata della pena, qualora ricorrano due condizioni particolari (art. 15):

  • che l’ente svolga un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità e l’interruzione possa provocare un pregiudizio alla collettività
  • che l’interruzione possa provocare rilevanti ripercussioni sull’occupazione.

La pubblicazione della sentenza

Il giudice, in caso di applicazione della sanzione interdittiva, può disporre a cura della cancelleria ma a spese dell’ente la pubblicazione della sentenza di condanna. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero,

  • in uno o più giornali indicati dal giudice in sentenza,
  • mediante affissione nell’albo del comune ove l’ente ha sede principale.

La confisca del profitto del reato

La confisca del prezzo o del profitto del reato, viene sempre disposta nel caso di sentenza di condanna, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato (art. 19, comma 1). Se non è possibile confiscare il prezzo o il prodotto, la confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (art. 19, comma 2).

Modello Organizzativo e Organismo di Vigilanza

Il D. Lgs. 231/2001 elenca le esigenze fondamentali alle quali deve rispondere il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, per la gestione della responsabilità degli enti:

(art. 6)

  • individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
  • prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
  • individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
  • prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
  • introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;

(art.7)

  • prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
  • prevedere verifiche periodiche, e l’eventuale modifica del modello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività, o ancora quando intervengano modifiche normative o nuove norme.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è sostanzialmente un documento, formato da un insieme di regole e di procedure organizzative dell’ente che costituiscono un regolamento interno adottato dall’ente in modo formale.

Nella formulazione della norma non viene specificata l’obbligatorietà dell’adozione di un modello organizzativo, ma dalla lettura sistematica del 231/01 si intuisce chiaramente come la predisposizione di un modello sia di fatto “obbligatoria” incidendo, la sua adozione, sulla responsabilità dell’ente: esimendolo da ogni responsabilità o riducendo la gravità delle eventuali sanzioni (pecuniarie, interdittive) applicabili.

L’Organismo di Vigilanza, è una componente essenziale del Modello Organizzativo. È l’organo deputato al controllo ed al monitoraggio circa la corretta applicazione del Modello Organizzativo stesso. Può essere composto da uno o più soggetti, in ogni caso si tratta di un organo interno all’ente. Il D. Lgs 231/01 non fornisce indicazioni a riguardo il numero dei componenti, sarà l’ente stesso che, in relazione alle sue dimensioni e alla sua complessità organizzativa, sceglierà la composizione monocratica o plurisoggettiva. I componenti l’OdV, che possono essere membri interni o esterni all’ente, dovranno avere caratteristiche particolari di autonomia, indipendenza e dovranno essere in possesso di requisiti di professionalità e competenza relativi alla specifica attività svolta dall’ente.

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Il sistema di gestione 231 https://gestenergy.net/2019/12/19/il-sistema-di-gestione-231/ Thu, 19 Dec 2019 18:22:45 +0000 https://gestenergy.net/?p=890 Il modello 231 è un sistema di gestione preventiva di rischi composto da disposizioni organizzative, procedure, modulistica, codici comportamentali, software.

Questo modello organizzativo ha l’effetto di distinguere le varie responsabilità dei singoli da quelle dell’ente e, sopra ogni cosa, attribuire a ciascun individuo o funzione la propria responsabilità differenziandola nettamente da quella degli altri e da quella dell’ente mediante l’attribuzione di compiti ben precisi.

Il termine modello non deve trarre in inganno. Non esiste un modello unico adatto ad ogni tipo di azienda, Piuttosto il temine “modello” indica la necessità che ogni sistema di gestione, co caratteristiche proprie legate al tipo di società, all’attività che svolge, ai processi produttivi e agli interlocutori con cui interagisce abbia al centro l’obiettivo di distinguere le responsabilità delle persone da quelle dell’organizzazione, per evitare che questa possa essere coinvolta nella commissione di reati.

La costruzione del modello 231

L’effettiva costruzione di un modello 231 prevede più fasi. E’ innanzitutto necessaria una mappatura delle aree a rischio di reato e una valutazione del sistema di controllo interno (che se non esiste va preliminarmente costruito). Sulla base di queste analisi preliminari è possibile una analisi comparativa e un piano di miglioramento propedeutico alla redazione del modello e alla sua diffusione e all’opera di formazione all’interno dell’organizzazione che si completa con la nomina di un Organismo di Vigilanza che, tra le altre cose, promuove il miglioramento continuo dello stesso sistema di gestione.

L’analisi dei rischi

La mappatura delle aree a rischio di reato consiste una preliminare attenta definizione dei processi aziendali e nella successiva individuazione delle possibili modalità di attuazione degli illeciti. L’analisi dei rischi dev’essere svolta in maniera rigorosa mettendo in evidenza quali sono le attività a rischio di reato, quali sono le modalità di possibili commissioni di reato, la gravità e l’intensità del rischio, le misure di prevenzione in atto, il rischio residuo.

La valutazione del livello di controllo esistente

La valutazione del sistema di controllo interno presuppone una mappatura delle responsabilità dei diversi processi ed una verifica in particolare dei poteri di firma e autorizzativi, delle regole comportamentali in vigore, della tracciabilità delle operazioni svolte in azienda e della separazione delle varie funzioni aziendali.

Il piano di miglioramento

L’analisi dei rischi e, soprattutto, l’individuazione dei rischi residui, dopo aver valutato le forme di controllo già presenti in azienda ed il relativo effetto di mitigazione, consente l’elaborazione di un piano di miglioramento che tenga conto degli obiettivi del D.Lgs
231/01.

La redazione del modello

L’analisi dei rischi, la valutazione dei controlli esistenti e il piano di miglioramento costituiscono i presupposti della redazione del modello che si basa in primo luogo sul complesso dei documenti prescrittivi del sistema di gestione integrato (qualità, ambiente, sicurezza) che ne costituisce lo sfondo, e poi, necessariamente su alcuni documenti specifici tra cui il regolamento disciplinare, il codice etico ed il regolamento dell’Organismo di Vigilanza. Tra i documenti è necessario prevedere anche una matrice dei possibili reati, connessi a specifici processi e funzioni aziendali, con una descrizione del reato stesso,
delle possibili modalità di commissione, delle modalità e delle responsabilità decisionali. È consigiabile la più ampia partecipazione dei responsabili aziendali alla definizione delle diverse fasi di costruzione del modello 231 in maniera da rendere contestuale il lavoro di realizzazione, con quello di diffusione e di formazione che dovrà infine avere dei momenti anche formalmente definiti.

L’Organo di Vigilanza

L’organo di vigilanza rappresenta il cuore del modello 231, può essere collegiale o monocratico con componenti interni e/o esterni. Nelle piccole può coincidere con l’organo amministrativo.

Questo Organo è responsabile di:

  • proporre adattamenti e aggiornamenti del modello organizzativo
  • vigilare e controllare l’osservanza e l’attuazione del Modello da parte dei destinatari
  • gestire le informazioni ricevute in merito al modello
  • gestire e tenere sotto controllo le iniziative di formazione e informazione per la diffusione della conoscenza ma, soprattutto, della comprensione del modello stesso

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La certificazione dei biocarburanti https://gestenergy.net/2019/12/03/la-certificazione-dei-biocarburanti/ Tue, 03 Dec 2019 09:14:11 +0000 https://gestenergy.net/?p=783 E’ stato pubblicato il 28 novembre scorso (GU n. 279) il Decreto 14 novembre 2019 “Istituzione del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi”.

Il Decreto del Ministero dell’ambiente, in vigore dal 29 novembre 2019, predispone uno schema di certificazione dei biocarburanti e bioliquidi che potrà essere verificato da organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento CE 765/2008. Lo schema è il frutto della collaborazione del Ministero dell’ambiente con Accredia e potrà essere adottato fin da subito.

Le prescrizioni specifiche per le modalità di accreditamento degli organismi che vorranno certificare tale schema, sono contenute nel Regolamento tecnico di Accredia RT-31 “Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi che rilasciano certificati di conformità a fronte del Sistema Nazionale di Certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi”, pubblicato sul sito dell’Ente in concomitanza con la pubblicazione del Decreto ministeriale.

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