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Una valida soluzione per limitare l’immissione delle polveri sottili in atmosfera potrebbe essere l’utilizzo del metano e ancor di più del biometano per la mobilità.
Le automobili a metano sono veicoli con propulsore alimentato dal gas metano compresso (CNG o Compressed Natural Gas). Il metano viene estratto dai giacimenti di gas oppure prodotto dalle biomasse, non è un derivato della raffinazione del petrolio, ciò lo rende un carburante a basso impatto ambientale, infatti da un punto di vista ambientale i veicoli a metano hanno il vantaggio di ridurre lo smog urbano e le emissioni inquinanti dell’auto del 14-18% rispetto agli altri carburanti. Inoltre, un veicolo a metano non scarica polveri sottili (PM). Per questa ragione si intende il metano come alternativa pulita alla mobilità urbana.
Inoltre l’inquinamento visivo per la distribuzione del metano è praticamente assente in quanto essa si basa principalmente sui metanodotti e sul sistema capillare di distribuzione del gas naturale dal luogo di produzione fino alla stazione di servizio.
Il problema dell’inquinamento atmosferico come già precedentemente analizzato invece può avere conseguenze anche gravi sulla nostra salute. Il gas metano è visto come un carburante da un forte aspetto ecologico e grazie ad una costante innovazione tecnologica, sono stati raggiunti risultati molto significativi.
La scelta di utilizzare il biometano dunque è sempre più ponderata e consapevole garantendo un esito ottimale in termini di ecologia – affidabilità – risparmio – sicurezza.
]]>Esiste una correlazione valida a livello scientifico tra la diffusione del virus SARS CoV-2e il particolato di origine antropica (PM 10 e PM 2.5)?
È questa la domanda che attanaglia i ricercatori di mezzo mondo in questo momento. Tanti studi scientifici (ancora non validati dal peer-review, che come sappiamo richiede tempistiche lunghe) sono apparsi sui social media e sul web per provare a rispondere a questa domanda. I più autorevoli per quanto riguarda l’italia sono stati gli studi del SIMA (Società Italiana di Studi Ambientali: Relazione circa l’effetto dell’inquinamento da particolato atmosferico e la diffusione di virus nella popolazione ) e del IAS (Società Italiana di Aerosol: http://www.iasaerosol.it/attachments/article/96/Nota_Informativa_IAS.pdf) che cercano di correlare causa (diffusione del virus) effetto (estrema virulenza e diffusione), e uno studio americano della Harvard University (https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm).
I dati certi che possiamo analizzare fino ad oggi sono riportati in tanti studi validati che dimostrano come l’elevata concentrazione di PM10 e PM2.5 comprometta le vie respiratorie e sia causa tra le patologie più diffuse a livello mondiale ovvero le malattie cronico-degenrative legate all’apparato respiratorio e alle malattie cardiovascolari.
L’ipotesi che un’alta concentrazione di particolato (PM10, PM2.5) renda il sistema respiratorio più suscettibile alle infezioni e alle complicanze della malattia infettive in generale, è più che valida. Più è alta e costante nel tempo (come per gli anziani) l’esposizione a PM più è alta la probabilità che il sistema respiratorio sia predisposto ad una malattia più grave. D’altra parte, è noto che l’inquinamento atmosferico da PM 10 e PM2.5, subito dopo dieta, fumo, ipertensione e diabete è uno dei fattori di rischio più importanti per la salute e causa ogni anno 2.9 milioni di morti premature in tutto il mondo (https://www.stateofglobalair.org/report).
D’altra parte vari studi hanno cercato di correlare la diffusione del virus all’alta concentrazione di particolato, in particolare usando quest’ultimo come “carrier” (trasportando il virus). Nonostante non ci siano ancora evidenze scientifiche per il caso specifico del trasporto del SARS CoV-2 mediante particolato è noto che molti agenti patogeni possono essere trasportati dall’inquinamento atmosferico come riportato nei vari articoli scientifici qui menzionati:
Si riporta infine un documento redatto dallo Steering Committee del progetto CCM RIAS (Rete Italiana Ambiente e Salute) molto interessante che riassume il quadro della situazione. (https://www.scienzainrete.it/articolo/inquinamento-atmosferico-e-covid-19/rete-italiana-ambiente-e-salute/2020-04-13)
]]>I maggiori obiettivi dell’economia circolare sono l’estensione della vita dei prodotti, la produzione di beni di lunga durata, le attività di ricondizionamento e la riduzione della produzione di rifiuti. Insiste inoltre sull’importanza di vendere servizi piuttosto che prodotti, in riferimento al concetto della “functional service economy“, che rientra nella nozione più ampia di “performance economy“
In un’economia circolare i flussi di materiali sono di due tipi: quelli biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera.
Questo modello circolare è l’ideale per uno sviluppo sostenibile definito come uno sviluppo in grado di assicurare «il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri»
La commissione europea per la decade 2020 – 2030 ha stilato vari obbiettivi tra cui:
Spunti interessanti per incentivare l’economia circolare:
La green fuel company abbraccia le tematiche riguardo l’economia circolare e lo sviluppo sostenibile consapevole della fragilità dell’ambiente e dell’impatto che hanno su di esso le attività e le decisioni umane. Per questo si adopera per una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti interessandosi a nuovi progetti che possano valorizzare nuovi biocombustibili come il biometano.
In Italia ci sono già esperienze virtuose legate allo sviluppo dei biocombustibili si vuole includere il biometano come prodotto della gestione dell’umido raccolto sul territorio in modo differenziato, per poi poterlo utilizzare dalla società di trasporti. Ma anche applicazioni in fase di sviluppo, come la prima iniziativa del settore agricolo: il biometano, prodotto dai liquami provenienti dall’allevamento zootecnico aziendale, potrà esser utilizzato per alimentare le macchine agricole e i mezzi di movimentazione dei prodotti.
]]>La definizione di smart working, contenuta nella Legge n. 81/2017, pone l’accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l’accordo individuale e sull’utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone).
Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento – economico e normativo – rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall’INAIL nella circolare n. 48/2017.
A partire dal 15 novembre 2017, le aziende sottoscrittrici di accordi individuali di smart working possono procedere al loro invio attraverso l’apposita piattaforma informatica messa a disposizione sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
È possibile inviare comunicazioni sia in modalità singola che massiva. Esiste inoltre la possibilità di modificare e annullare, sia singolarmente che massivamente, comunicazioni precedentemente inserite. Inoltre, per tutte le comunicazioni inviate, è possibile scaricare la ricevuta rilasciata in fase d’invio che certifica che l’adempimento è stato assolto e il documento relativo all’accordo tra lavoratore e datore di lavoro.
La procedura semplificata per l’emergenza coronavirus
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo ha raccomandato di incentivare il ricorso a forme di lavoro agile, in maniera da evitare quanto più possibile gli spostamenti delle lavoratrici e dei lavoratori e la loro permanenza nei luoghi di lavoro.
E’ stata definita una modalità semplificata caricamento massivo per la comunicazione di smart working nel periodo emergenziale epidemiologico da COVID-19 (coronavirus). La nuova modalità massiva semplificata richiede il salvataggio di un file excel (scaricabile qui) in cui sono riportati i dati essenziali relativi allo smart working.
Il Ministero utilizzerà queste informazioni per ricostruire le comunicazioni di “inizio periodo” nello stesso formato in uso per i periodi fuori dall’emergenza da COVID-19 (coronavirus).
La procedura che avrà il compito di creare le comunicazioni nella versione definitiva, prenderà in esame solo il primo “foglio Excel” inviato e salterà le prime due righe, riservate alle intestazioni delle singole colonne.
Dalla terza riga in poi vanno indicate:
(1) la data di inizio dello smart work deve essere di almeno un giorno successiva alla comunicazione.
Occorre porre attenzione nell’indicare correttamente il Codice Fiscale Datore di lavoro, PAT e Voce di tariffa INAIL, verificando che non si perdano eventuali 0 (zeri) iniziali che potrebbero causare un errore nell’elaborazione (esempio tipico la mancata validazione di un Codice Fiscale con uno più zeri all’inizio della stringa). Nel caso utilizzare un’apostrofo prima dello 0.
La procedura non consente di inviare comunicazioni di modifica o di annullamento.
Non è necessario l’accordo scritto firmato dal lavoratore: la comunicazione al lavoratore (fac simile comunicazione scaricabile qui) dell’avvio delle modalità “smart working” può essere fatta via mail specificando eventualmente il riferimento dal DCPM del 1.3 2020 ed allegando l’informativa sulla sicurezza sul lavoro (fac simile informativa scaricabile da qui).
Sulla base della comunicazione e della conferma di accettazione da parte del lavoratore, il datore di lavoro predispone una dichiarazione autocertificata per singolo dipendente, (fac simile autocertificazione scaricabile qui) da trattenere agli atti in quanto la procedura semplificata non prevede di acquisire sul portale altri allegati oltre al file exel con l’elenco dei dipendenti coinvolti.
L’accesso a cliclavoro
Per le comunicazioni di smart working bisogna accedere alla piattaforma www.cliclavoro.gov.it
L’accesso alla nuova procedura semplificata per il caricamento massivo è consentito tramite:
• credenziali SPID, rilasciate da uno qualsiasi dei gestori indicati dall’AgID
• credenziali attive rilasciate dal portale www.cliclavoro.gov.it.
Registrazione SPID
Per le modalità di rilascio delle credenziali SPID si rimanda al sito: www.spid.gov.it e per il momento non è consigliabile utilizzarla
Registrazione ClicLavoro
La procedura per la registrazione al portale ClicLavoro si compone di due passaggi:
• Il primo, attivabile selezionando nella homepage “Login” (in alto a destra) e successivamente “Non sei registrato? Iscriviti ora”, per la definizione delle credenziali di accesso (username e password).
• Il secondo per il completamento del “Profilo utente”, disponibile nell’”Area Riservata” previo accesso utilizzando le credenziali ottenute al punto precedente, con l’indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale.Attenzione: utenze senza codice fiscale nel “Profilo utente” non consentono di accedere alle funzionalità di trasmissione.
E’ consigliabile completare quanto più possibile i campi del data base contenuto nel portale cliclavoro.gov.it
#andràtuttobene
]]>Tra le misure contenute nel protocollo vi è l’uso delle mascherine monouso FFP allo stato attuale introvabili. Fino a quando non sarà possibile approvvigionarsi di mascherine monouso sarà possibile utilizzare mascherine monouso autoprodotte con garza e pellicola trasparente
In alternativa potranno essere utilizzate anche mascherine in cotone e pellicola trasparente e legacci al posto degli elastici da cambiare spesso, almeno ogni 4 ore e riutilizzare solo dopo opportuno lavaggio in lavatrice o a mano ad alta temperatura e con idonei detergenti e disinfettanti e dopo stiratura ad alta temperatura, sostituendo naturalmente ad ogni uso la pellicola trasparente.
#andràtuttobene
]]>Il decreto del Governo, oltre allo slittamento dei versamenti del 16 marzo dovrebbe prevedere 4 tipologie di intervento: la sospensione dei versamenti relativi all’Iva, ritenute e contributi per contribuenti fino a 400mila di fatturato per prestazioni di servizi e 700mila per cessioni di beni; la sospensione termini per le attività di Agenzia entrate e riscossione, la sospensione dei termini previsti da cartelle, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, la sospensione dell’invio di nuove cartelle e di tutti gli atti esecutivi.#andràtuttobene
]]>Quest’anno abbiamo scelto di promuovere l’opera “Moltitudine” di un giovane artista casertano, Andrea Guido, composta, come si può vedere dalla foto d’insieme di 10 parti indipendenti. Ve la consegniamo su questo spazio aziendale, come una news anomala ed irregolare, insieme ad una breve biografia dell’artista.
Nel 2020 abbiamo in progetto di ospitare nel nostro sito web una piccola galleria d’arte con opere inedite di artisti emergenti: non solo tele, ma anche foto, racconti, poesie, canzoni. Con questa “buona idea” (si spera) accompagniamo i nostri auguri di Buone Feste a tutti noi e a tutti voi.

Da sempre appassionato al mondo dell’arte, ha spaziato dalla musica alla pittura.
Dapprima si avvicina alla cultura hip-hop e si lascia ispirare dal movimento writing traducendo la sua arte in volti ispirati alle figure dei “puppets”. A vent’anni si trasferisce a Roma e vive ballando il breaking e partecipando a numerosi contest in varie città europee.
Tornato a Caserta nel 2013 approccia il mondo dei tattoo e contemporaneamente si dedica con passione alla scultura: tattoos e statue di siporex sono i suoi nuovi elementi.
Negli ultimi anni la pittura entra sempre di più nella sua vita: Andrea Guido riesce ad affermare il suo stile nei suoi lavori e nasce lo pseudonimo X Art, firma della sua arte.
Anche grazie alla pressione dell’Unione Europea, il decreto legislativo 231/2001 nasce per contrastare la corruzione e la criminalità d’impresa, per prevenire la commissione di reati, per responsabilizzare le imprese ad agire con correttezza nel mercato e nelle relazioni con diversi interlocutori.
Il carattere innovativo del D. Lgs. 231/2001, consiste nel superamento del principio secondo il quale “societas delinquere non potest” (le organizzazioni non possono commettere reati), principio peraltro chiaramente sancito dell’articolo 27 della Costituzione secondo cui “la responsabilità penale è personale” – delineando a carico degli enti (persone giuridiche e associazioni) una responsabilità che il legislatore denomina “amministrativa”, ma che nella sostanza ha portata penale.
L’accertamento della responsabilità dell’ente, infatti, presuppone la commissione, o il tentativo di commissione, da parte di una persona fisica di uno dei reati specificamente previsti dal D. Lgs. 231/2001; i cosiddetti “reati presupposto”.
L’autore del reato dovrà essere un soggetto legato all’ente da un “rapporto giuridico qualificato”, ovvero una persona che rivesta una funzione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; oppure da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso oppure soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei suddetti soggetti. Il reato dovrà essere commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente; pertanto l’ente non risponderà se le gli autori del reato hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
Tuttavia tali criteri di attribuzione di responsabilità non sono di per sé sufficienti, ad addossare una responsabilità all’ente, è infatti necessario che il giudice in sede penale, verifichi la sussistenza di una “colpa” in capo all’ente.
La colpa dell’ente, che potrebbe essere definita come “colpa nell’organizzazione” è costituita da tutte quelle scelte di politica aziendale non avvedute, che hanno lasciato spazio alla commissione dei reati presupposto. In sostanza la colpa dell’ente consiste nella mancanza da parte dello stesso, di una strategia d’impresa avveduta e finalizzata alla prevenzione del rischio di commissione del reato.
La responsabilità in capo all’ente non è solidale a quella dell’agente, si tratta di una responsabilità distinta, che quindi sarà oggetto di accertamento autonomo da parte del giudice penale. La responsabilità dell’ente, infatti, potrebbe sussistere anche nel caso in cui non sia stato identificato l’autore del reato o se il reato è stato commesso da persona non imputabile.
In sostanza l’ente verrà considerato colpevole non per il fatto di aver agevolato la commissione del reato, ma perché non ha saputo impedirne la commissione. La negligenza dell’ente sarà quindi da ricercarsi all’interno dell’ente stesso, nella sua organizzazione, in quanto nonostante fosse potenzialmente capace di dotarsi degli strumenti atti a prevenire i reati non lo ha fatto, implicitamente accettando il rischio che gli stessi si verificassero.
Gli enti forniti di personalità giuridica, le società e associazioni anche prive di personalità giuridica, incluse le società cooperative, sono i soggetti ai quali è destinato D. Lgs. 231/2001, che invece non è applicabile allo Stato, agli Enti pubblici territoriali, agli Enti pubblici non economici e agli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (partiti politici e sindacati).
Nel D. Lgs. 231/2001 la responsabilità dell’ente è strettamente connessa alla posizione funzionale dei soggetti che commettono il reato (artt. 5, 6, 7, 8).
In particolare, l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:
Nell’ipotesi in cui siano i suddetti soggetti a commettere il reato la colpa dell’ente è presunta, ciò significa che sarà l’ente che dovrà fornire la prova, in caso di procedimento penale, dell’esistenza di una causa di esonero da responsabilità a suo favore. Dovrà provare che:
A differenza del reato commesso da persona in ruolo apicale, in questo caso non è l’ente a dover fornire in sede penale la prova di una causa di esonero della propria responsabilità, l’onere di provare che la commissione del reato è dovuta all’inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza grava interamente sull’accusa (Pubblico Ministero), infatti (art. 7):
Non ogni reato previsto dall’ordinamento italiano comporta la responsabilità degli enti, ma solo quelli previsti espressamente dal D. Lgs. n. 231/2001, denominati reati presupposto.
Originariamente i reati previsti dal Decreto si limitavano a poche fattispecie; successivamente a seguito di diversi interventi legislativi, il campo dei reati è stato esteso notevolmente, e ricomprende:
Va evidenziato che il D.Lgs. 231/2001, non è statico, ma si tratta di una norma in continua estensione: il legislatore infatti può richiamare nel perimetro del D. Lgs. 231/2001 nuove fattispecie di reato.
Le sanzioni previste per l’ente giudicato responsabile per un illecito amministrativo dipendente da reato, si distinguono in :
Delle sanzioni pecuniarie risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio o con il fondo comune (art. 27) e vengono applicate per quote (da un minimo di cento quote fino ad un massimo di mille). Nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice:
Va evidenziato che l’obiettivo della sanzione non è il risarcimento del danno subito dal soggetto offeso, bensì la punizione dell’ente che con la sua negligenza ha consentito la commissione del reato.
L’interdizione è un istituto giuridico che comporta una limitazione temporanea, in tutto o in parte, dell’esercizio di una facoltà o di un diritto; le sanzioni interdittive previste per l’ente dal D. Lgs. 231/2001 sono:
Le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai reati per le quali sono espressamente previste, non si applicano quindi a tutti i tipi di reato disciplinati dal D. Lgs. 231/2001. Quando è prevista l’applicazione della sanzione interdittiva, la stessa viene applicata solo ricorre almeno una delle seguenti condizioni (art. 13):
Le sanzioni interdittive non sono applicate se la sanzione pecuniaria è in forma ridotta.
Se la sanzione interdittiva comporta l’interruzione dell’attività, il legislatore ha previsto che l’ente possa proseguire l’attività con un Commissario, per il periodo della durata della pena, qualora ricorrano due condizioni particolari (art. 15):
Il giudice, in caso di applicazione della sanzione interdittiva, può disporre a cura della cancelleria ma a spese dell’ente la pubblicazione della sentenza di condanna. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero,
La confisca del prezzo o del profitto del reato, viene sempre disposta nel caso di sentenza di condanna, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato (art. 19, comma 1). Se non è possibile confiscare il prezzo o il prodotto, la confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (art. 19, comma 2).
Il D. Lgs. 231/2001 elenca le esigenze fondamentali alle quali deve rispondere il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, per la gestione della responsabilità degli enti:
(art. 6)
(art.7)
Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è sostanzialmente un documento, formato da un insieme di regole e di procedure organizzative dell’ente che costituiscono un regolamento interno adottato dall’ente in modo formale.
Nella formulazione della norma non viene specificata l’obbligatorietà dell’adozione di un modello organizzativo, ma dalla lettura sistematica del 231/01 si intuisce chiaramente come la predisposizione di un modello sia di fatto “obbligatoria” incidendo, la sua adozione, sulla responsabilità dell’ente: esimendolo da ogni responsabilità o riducendo la gravità delle eventuali sanzioni (pecuniarie, interdittive) applicabili.
L’Organismo di Vigilanza, è una componente essenziale del Modello Organizzativo. È l’organo deputato al controllo ed al monitoraggio circa la corretta applicazione del Modello Organizzativo stesso. Può essere composto da uno o più soggetti, in ogni caso si tratta di un organo interno all’ente. Il D. Lgs 231/01 non fornisce indicazioni a riguardo il numero dei componenti, sarà l’ente stesso che, in relazione alle sue dimensioni e alla sua complessità organizzativa, sceglierà la composizione monocratica o plurisoggettiva. I componenti l’OdV, che possono essere membri interni o esterni all’ente, dovranno avere caratteristiche particolari di autonomia, indipendenza e dovranno essere in possesso di requisiti di professionalità e competenza relativi alla specifica attività svolta dall’ente.
Questo modello organizzativo ha l’effetto di distinguere le varie responsabilità dei singoli da quelle dell’ente e, sopra ogni cosa, attribuire a ciascun individuo o funzione la propria responsabilità differenziandola nettamente da quella degli altri e da quella dell’ente mediante l’attribuzione di compiti ben precisi.
Il termine modello non deve trarre in inganno. Non esiste un modello unico adatto ad ogni tipo di azienda, Piuttosto il temine “modello” indica la necessità che ogni sistema di gestione, co caratteristiche proprie legate al tipo di società, all’attività che svolge, ai processi produttivi e agli interlocutori con cui interagisce abbia al centro l’obiettivo di distinguere le responsabilità delle persone da quelle dell’organizzazione, per evitare che questa possa essere coinvolta nella commissione di reati.
L’effettiva costruzione di un modello 231 prevede più fasi. E’ innanzitutto necessaria una mappatura delle aree a rischio di reato e una valutazione del sistema di controllo interno (che se non esiste va preliminarmente costruito). Sulla base di queste analisi preliminari è possibile una analisi comparativa e un piano di miglioramento propedeutico alla redazione del modello e alla sua diffusione e all’opera di formazione all’interno dell’organizzazione che si completa con la nomina di un Organismo di Vigilanza che, tra le altre cose, promuove il miglioramento continuo dello stesso sistema di gestione.
La mappatura delle aree a rischio di reato consiste una preliminare attenta definizione dei processi aziendali e nella successiva individuazione delle possibili modalità di attuazione degli illeciti. L’analisi dei rischi dev’essere svolta in maniera rigorosa mettendo in evidenza quali sono le attività a rischio di reato, quali sono le modalità di possibili commissioni di reato, la gravità e l’intensità del rischio, le misure di prevenzione in atto, il rischio residuo.
La valutazione del sistema di controllo interno presuppone una mappatura delle responsabilità dei diversi processi ed una verifica in particolare dei poteri di firma e autorizzativi, delle regole comportamentali in vigore, della tracciabilità delle operazioni svolte in azienda e della separazione delle varie funzioni aziendali.
L’analisi dei rischi e, soprattutto, l’individuazione dei rischi residui, dopo aver valutato le forme di controllo già presenti in azienda ed il relativo effetto di mitigazione, consente l’elaborazione di un piano di miglioramento che tenga conto degli obiettivi del D.Lgs
231/01.
L’analisi dei rischi, la valutazione dei controlli esistenti e il piano di miglioramento costituiscono i presupposti della redazione del modello che si basa in primo luogo sul complesso dei documenti prescrittivi del sistema di gestione integrato (qualità, ambiente, sicurezza) che ne costituisce lo sfondo, e poi, necessariamente su alcuni documenti specifici tra cui il regolamento disciplinare, il codice etico ed il regolamento dell’Organismo di Vigilanza. Tra i documenti è necessario prevedere anche una matrice dei possibili reati, connessi a specifici processi e funzioni aziendali, con una descrizione del reato stesso,
delle possibili modalità di commissione, delle modalità e delle responsabilità decisionali. È consigiabile la più ampia partecipazione dei responsabili aziendali alla definizione delle diverse fasi di costruzione del modello 231 in maniera da rendere contestuale il lavoro di realizzazione, con quello di diffusione e di formazione che dovrà infine avere dei momenti anche formalmente definiti.
L’organo di vigilanza rappresenta il cuore del modello 231, può essere collegiale o monocratico con componenti interni e/o esterni. Nelle piccole può coincidere con l’organo amministrativo.
Questo Organo è responsabile di:
Il Decreto del Ministero dell’ambiente, in vigore dal 29 novembre 2019, predispone uno schema di certificazione dei biocarburanti e bioliquidi che potrà essere verificato da organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento CE 765/2008. Lo schema è il frutto della collaborazione del Ministero dell’ambiente con Accredia e potrà essere adottato fin da subito.
Le prescrizioni specifiche per le modalità di accreditamento degli organismi che vorranno certificare tale schema, sono contenute nel Regolamento tecnico di Accredia RT-31 “Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi che rilasciano certificati di conformità a fronte del Sistema Nazionale di Certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi”, pubblicato sul sito dell’Ente in concomitanza con la pubblicazione del Decreto ministeriale.
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